Sentenza 109/1970 (ECLI:IT:COST:1970:109)
Massima numero 5097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 109/70 G. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 ART. 21, TERZO COMMA - OMESSA PRESCRIZIONE DELLO INTERROGATORIO PRIMA DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO - NON LEDE IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 109/70 G. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 ART. 21, TERZO COMMA - OMESSA PRESCRIZIONE DELLO INTERROGATORIO PRIMA DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO - NON LEDE IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
Nei giudizi sui reati commessi per mezzo della stampa, nei quali il legislatore (con una scelta nella quale la Corte non e' stata chiamata a pronunciarsi) ha imposto in ogni caso il rito direttissimo, mancando del tutto una attivita' istruttoria, manca altresi' ogni interesse dell'imputato ad offrire subito, a mezzo del previo interrogatorio, quegli elementi di discolpa che, comunque, non potrebbero essere valutati se non dal giudice del dibattimento. La omessa prescrizione dell'interrogatorio prima della citazione a giudizio direttissimo non reca percio' svantaggio alcuno all'imputato e in nessun modo menoma il diritto garantitogli dall'art. 24 della Costituzione. Deve percio' essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito dal Tribunale di Como, nei confronti dell'art. 21 della legge sulla stampa, con la ord. 20 dicembre 1968 iscritta al n. 38 reg. ord. 1969 e pubblicata nella Gazz. Uff. n. 78 del 26 marzo 1969.
Nei giudizi sui reati commessi per mezzo della stampa, nei quali il legislatore (con una scelta nella quale la Corte non e' stata chiamata a pronunciarsi) ha imposto in ogni caso il rito direttissimo, mancando del tutto una attivita' istruttoria, manca altresi' ogni interesse dell'imputato ad offrire subito, a mezzo del previo interrogatorio, quegli elementi di discolpa che, comunque, non potrebbero essere valutati se non dal giudice del dibattimento. La omessa prescrizione dell'interrogatorio prima della citazione a giudizio direttissimo non reca percio' svantaggio alcuno all'imputato e in nessun modo menoma il diritto garantitogli dall'art. 24 della Costituzione. Deve percio' essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito dal Tribunale di Como, nei confronti dell'art. 21 della legge sulla stampa, con la ord. 20 dicembre 1968 iscritta al n. 38 reg. ord. 1969 e pubblicata nella Gazz. Uff. n. 78 del 26 marzo 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte