Sentenza 110/1970 (ECLI:IT:COST:1970:110)
Massima numero 5098
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5099  5100  5101  5102  5103  5104  5105  5106  5107  5108  5109  5110


Titolo
SENT. 110/70 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - PARTI DEL GIUDIZIO - RAPPRESENTANZA DI ESSE. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).

Testo
A norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, parti nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione sono esclusivamente lo Stato e la Regione di volta in volta interessata, ciascuno come soggetto unitario, rappresentati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o da un Ministro da lui delegato) e dal Presidente della Giunta regionale, debitamente autorizzato dalla Giunta medesima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39