Sentenza 110/1970 (ECLI:IT:COST:1970:110)
Massima numero 5098
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/70 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - PARTI DEL GIUDIZIO - RAPPRESENTANZA DI ESSE. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).
SENT. 110/70 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - PARTI DEL GIUDIZIO - RAPPRESENTANZA DI ESSE. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).
Testo
A norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, parti nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione sono esclusivamente lo Stato e la Regione di volta in volta interessata, ciascuno come soggetto unitario, rappresentati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o da un Ministro da lui delegato) e dal Presidente della Giunta regionale, debitamente autorizzato dalla Giunta medesima.
A norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, parti nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione sono esclusivamente lo Stato e la Regione di volta in volta interessata, ciascuno come soggetto unitario, rappresentati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o da un Ministro da lui delegato) e dal Presidente della Giunta regionale, debitamente autorizzato dalla Giunta medesima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39