Sentenza 110/1970 (ECLI:IT:COST:1970:110)
Massima numero 5102
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/70 E. CORTE DEI CONTI - ORGANO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE E DI GIURISDIZIONE CONTABILE - DIVERSITA' DI FUNZIONI - RICONOSCIMENTO NEGLI ARTT. 100 E 103 DELLA COSTITUZIONE. (R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214).
SENT. 110/70 E. CORTE DEI CONTI - ORGANO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE E DI GIURISDIZIONE CONTABILE - DIVERSITA' DI FUNZIONI - RICONOSCIMENTO NEGLI ARTT. 100 E 103 DELLA COSTITUZIONE. (R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214).
Testo
La diversa figura che assume la Corte dei conti, quale organo di controllo della legalita' dell'amministrazione e quale organo di giurisdizione contabile, non soltanto risulta chiaramente dal testo unico R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che ne disciplina le "attribuzioni di controllo" nel capo II del suo titolo II e le "attribuzioni giurisdizionali" (prima tra queste, nell'art. 44, il giudizio di conto) nel successivo capo V, ma e' attualmente ribadita nel modo piu' netto dallo stesso testo della Costituzione: dove, infatti, le funzioni di controllo della Corte dei conti sono previste dal secondo comma dell'art. 100, posto a chiusura del titolo III della seconda parte, dedicato al Governo e alla Pubblica Amministrazione, mentre le funzioni giurisdizionali "nelle materie di contabilita' pubblica", oltre che "nelle altre specificate dalla legge", sono contemplate nel secondo comma dell'art. 103, ricompreso a sua volta entro la normativa avente ad oggetto l'"Ordinamento giurisdizionale".
La diversa figura che assume la Corte dei conti, quale organo di controllo della legalita' dell'amministrazione e quale organo di giurisdizione contabile, non soltanto risulta chiaramente dal testo unico R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che ne disciplina le "attribuzioni di controllo" nel capo II del suo titolo II e le "attribuzioni giurisdizionali" (prima tra queste, nell'art. 44, il giudizio di conto) nel successivo capo V, ma e' attualmente ribadita nel modo piu' netto dallo stesso testo della Costituzione: dove, infatti, le funzioni di controllo della Corte dei conti sono previste dal secondo comma dell'art. 100, posto a chiusura del titolo III della seconda parte, dedicato al Governo e alla Pubblica Amministrazione, mentre le funzioni giurisdizionali "nelle materie di contabilita' pubblica", oltre che "nelle altre specificate dalla legge", sono contemplate nel secondo comma dell'art. 103, ricompreso a sua volta entro la normativa avente ad oggetto l'"Ordinamento giurisdizionale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte