Reati e pene - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria (nella specie: guida senza patente) - Disciplina transitoria - Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla depenalizzazione - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle sanzioni qualificabili come pena ai sensi della CEDU - Omessa verifica da parte del rimettente del carattere in concreto più gravoso del regime sanzionatorio previsto per l'illecito depenalizzato - Conseguente difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria si applichi ai fatti di guida senza patente anche se commessi anteriormente al decreto legislativo che li ha depenalizzati - per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. - e che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa. Il rimettente non ha convenientemente assolto l'onere di verificare se la presunzione relativa di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo, sottesa alla disciplina transitoria censurata, risulti nella specie superata, per essere tale trattamento in concreto più gravoso di quello previgente. Egli infatti, nel sostenere che la disciplina denunciata avrebbe peggiorato il trattamento sanzionatorio della guida senza patente, attribuisce decisivo rilievo alla circostanza che la pena dell'ammenda, diversamente dalla nuova sanzione amministrativa, poteva essere "neutralizzata" tramite una serie di istituti, atti a produrre l'estinzione del reato o della pena o la non punibilità dell'agente, senza tuttavia verificare se essi fossero concretamente applicabili nel caso di specie. A prescindere da ogni altro possibile rilievo, riguardo sia alla validità della tesi del rimettente, sia alla coerenza con il suo percorso argomentativo della sottrazione a ogni sanzione degli autori dei fatti anteriori che conseguirebbe alla richiesta ablazione delle norme censurate, il riscontrato difetto di motivazione preclude lo scrutinio di merito delle questioni.
Nel caso particolare della successione della norma sanzionatoria amministrativa a una norma penale, la previsione dell'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni è di solito compatibile con la Costituzione, in quanto normalmente implica l'applicazione di un trattamento, non già più severo, ma più mite di quello previsto al momento del fatto. La sanzione penale si caratterizza, infatti, sempre per la sua incidenza, attuale o potenziale, sul bene della libertà personale, incidenza che è, invece, sempre esclusa per la sanzione amministrativa. La pena possiede, inoltre, un connotato speciale di stigmatizzazione, sul piano etico-sociale, del comportamento illecito, che difetta alla sanzione amministrativa. (Precedente citato: sentenza n. 223 del 2018).
La presunzione di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo, sottesa alla disciplina transitoria collegata ad interventi di depenalizzazione, deve intendersi come meramente relativa, rimanendo aperta la possibilità di dimostrare che il nuovo trattamento sanzionatorio - considerato nel suo complesso - risulta in concreto più gravoso di quello previgente: ipotesi nella quale la disposizione transitoria che ne preveda l'indefettibile applicazione ai fatti pregressi verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017).
Spetta al giudice a quo il compito di accertare e adeguatamente motivare, caso per caso, se il trattamento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge di depenalizzazione sia in concreto più gravoso di quello previgente: rimanendo, in difetto, la questione sollevata inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017).