Sentenza 110/1970 (ECLI:IT:COST:1970:110)
Massima numero 5104
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 110/70 G. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI CONTO - PRINCIPIO TENDENZIALMENTE GENERALE EX ART. 103, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE - RISERVA DI LEGGE - ESCLUSIONE - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214 - DISCIPLINA DETTATA PER GLI AGENTI CONTABILI DELLO STATO - ESTENSIONE A SITUAZIONI NON REGOLATE IN MODO SPECIFICO - CONDIZIONE DELL'IDENTITA' OGGETTIVA DI MATERIA.
SENT. 110/70 G. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI CONTO - PRINCIPIO TENDENZIALMENTE GENERALE EX ART. 103, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE - RISERVA DI LEGGE - ESCLUSIONE - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214 - DISCIPLINA DETTATA PER GLI AGENTI CONTABILI DELLO STATO - ESTENSIONE A SITUAZIONI NON REGOLATE IN MODO SPECIFICO - CONDIZIONE DELL'IDENTITA' OGGETTIVA DI MATERIA.
Testo
Ai giudizi di conto si applica, senza dubbio, il principio tendenzialmente generale del secondo comma dell'art. 103 Cost. che non contiene - per questa parte - alcuna riserva di legge e adopera una locuzione ("materia di contabilita' pubblica") anche letteralmente piu' ampia di quella dell'art. 44, primo comma, del T.U. del 1934. Conseguentemente, pur senza escludere che l'attuazione concreta del detto principio possa richiedere, in particolari settori, originariamente sottratti e che presentino aspetti peculiari e differenziati, l'intervento di apposite disposizioni legislative, e' da ritenere che, laddove ricorra identita' oggettive di materia, e beninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali, detto principio conferisca capacita' espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico.
Ai giudizi di conto si applica, senza dubbio, il principio tendenzialmente generale del secondo comma dell'art. 103 Cost. che non contiene - per questa parte - alcuna riserva di legge e adopera una locuzione ("materia di contabilita' pubblica") anche letteralmente piu' ampia di quella dell'art. 44, primo comma, del T.U. del 1934. Conseguentemente, pur senza escludere che l'attuazione concreta del detto principio possa richiedere, in particolari settori, originariamente sottratti e che presentino aspetti peculiari e differenziati, l'intervento di apposite disposizioni legislative, e' da ritenere che, laddove ricorra identita' oggettive di materia, e beninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali, detto principio conferisca capacita' espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 2
Altri parametri e norme interposte