Sentenza 110/1970 (ECLI:IT:COST:1970:110)
Massima numero 5107
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5098  5099  5100  5101  5102  5103  5104  5105  5106  5108  5109  5110


Titolo
SENT. 110/70 L. CORTE DEI CONTI - COSTITUZIONE, ARTT. 100 E 103 - ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO E ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI - DIVERSA COLLOCAZIONE E PORTATA - ATTI DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RICONOSCIUTA SOTTRAZIONE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' - NON IMPLICA L'ESCLUSIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL CONSIGLIO AL GIUDIZIO DI CONTO.

Testo
La diversa collocazione sistematica e la diversa portata degli artt. 100 e 103 della Costituzione, nella parte in cui si riferiscono, rispettivamente, alle attribuzioni di controllo e alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, valgono a dimostrare come i principi affermati dalla Corte costituzionale, per quel che concerne la sottrazione degli atti del Consiglio della Regione del Friuli-Venezia Giulia e dei suoi organi ordinatori di spese al controllo di legittimita' della corte dei conti (sent. n. 143 del 1968), non implichino affatto che ad analoghe conclusioni debba giungersi quanto alla sottoposizione degli agenti contabili del Consiglio regionale al giudizio di conto: esplicazione quest'ultimo di funzione giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte