Sentenza 110/1970 (ECLI:IT:COST:1970:110)
Massima numero 5109
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5098  5099  5100  5101  5102  5103  5104  5105  5106  5107  5108  5110


Titolo
SENT. 110/70 N. GIURISDIZIONE - DEROGHE - AMMISSIBILITA' - LIMITI - SOLO NEI CONFRONTI DI ORGANI SOVRANI DELLO STATO - ORGANI ED ENTI AUTONOMI ANCHE SE COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - ESCLUSIONE.

Testo
Deroghe alla giurisdizione - sempre di stretta interpretazione - sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e percio' situati ai vertici dell'ordinamento in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parita'; non gia' nei confronti di organi od enti che siano posti in condizioni di autonomia, pure se costituzionalmente garantita.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte