Sentenza 111/1970 (ECLI:IT:COST:1970:111)
Massima numero 5112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5111  5113


Titolo
SENT. 111/70 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COMPARIZIONE DEL CONTUMACE - COD. PROC. PEN., ART. 501, PRIMO E ULTIMO COMMA - DIVIETO DI PROCEDERE AD INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO CONTUMACE DURANTE LA DISCUSSIONE FINALE - NON PRECLUDE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NELLA FASE DI APPELLO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La proibizione contenuta nell'art. 501, comma primo e ultimo, cod. proc. pen., non preclude l'interrogatorio nella fase di appello ne' la presentazione di prove nuove e l'istanza di rinnovare le prove assunte; il giudice e' financo abilitato a rinnovare in tutto o in parte il dibattimento (art. 50 cod. proc. pen.). In modo che l'unico pregiudizio che il divieto stesso produce al contumace comparso sta, tutt'al piu', nella perdita della prima fase del primo grado di cognizione; ma cio' accade perche' l'imputato non vi era presente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte