Sentenza 111/1970 (ECLI:IT:COST:1970:111)
Massima numero 5113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5111  5112


Titolo
SENT. 111/70 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO NELLE VARIE FASI DEL PROCESSO PENALE - LIMITI.

Testo
La Corte ha altre volte deciso che questo diritto puo' essere regolato dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo scopo della protezione datagli, e soprattutto per evitare che sia attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile, cosi' da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia, che e' un'esigenza di interesse generale, e lo stesso svolgimento della funzione giurisdizionale, che non e' nella disponibilita' privata. Il diritto di difesa, e' vero, va garantito in ogni stato e grado del procedimento; ma, non potendo affidarsene l'esercizio alla mera discrezione dell'interessato, la legge puo' ritenere conchiusa una fase del processo ed immutabilmente fissate le situazioni che vi si sono costituite, perche' il processo possa progredire verso la decisione finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi: e' questa un'esigenza logica prima che giuridica (sentenza di questa Corte 25 marzo 1970, n. 50).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte