Sentenza 112/1970 (ECLI:IT:COST:1970:112)
Massima numero 5114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5115
Titolo
SENT. 112/70 A. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - COD. PROC. CIV., ART. 621 - AMMISSIBILITA' DELLA PROVA ALLA CONDIZIONE CHE SIA RESO VEROSIMILE L'AFFIDAMENTO DEI BENI ALL'ESECUTATO - PRESUNZIONE LEGALE DI APPARTENENZA DEI BENI IN RAGIONE DELLA LORO UBICAZIONE - GIUSTIFICAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 112/70 A. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - COD. PROC. CIV., ART. 621 - AMMISSIBILITA' DELLA PROVA ALLA CONDIZIONE CHE SIA RESO VEROSIMILE L'AFFIDAMENTO DEI BENI ALL'ESECUTATO - PRESUNZIONE LEGALE DI APPARTENENZA DEI BENI IN RAGIONE DELLA LORO UBICAZIONE - GIUSTIFICAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 621 Cod. proc. civ., secondo cui e' esclusa la possibilita' di provare con testimoni il diritto del terzo opponente sui mobili pignorati nella casa o nella azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', corrispondendo ad un principio che trova nel sistema la sua giustificazione ai fini della pratica effettivita' degli atti esecutivi (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 cod.civ.; 63, ult. comma, R.D. 17 ottobre 1922 n. 1401; 207 T.U. imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645) tutela il soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili forme di compiacente elusione. Non viene quindi assegnato al creditore un trattamento privilegiato, bensi' si regola razionalmente l'esercizio dei diritti di liberta' di prova del terzo opponente. L'esclusione suddetta non contrasta poi ne' con il diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., il cui esercizio deve sottostare alle limitazioni suggerite, come quella in esame, dal coordinamento di norme dirette al armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali, ne' con il principio che garantisce la proprieta' privata (art. 42 Cost.), poiche', come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, la conservazione del diritto di proprieta' puo', ai fini di evitare frodi troppo facili, essere subordinata all'onere di provvedere alla materiale separazione in modo da evitare intralci allo svolgimento della procedura esecutiva. E la validita' di tale principio si estende indubbiamente alla norma in esame, la quale non contiene un divieto assoluto della prova testimoniale, ma prescrive soltanto che la prova stessa si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.
La disposizione dell'art. 621 Cod. proc. civ., secondo cui e' esclusa la possibilita' di provare con testimoni il diritto del terzo opponente sui mobili pignorati nella casa o nella azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', corrispondendo ad un principio che trova nel sistema la sua giustificazione ai fini della pratica effettivita' degli atti esecutivi (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 cod.civ.; 63, ult. comma, R.D. 17 ottobre 1922 n. 1401; 207 T.U. imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645) tutela il soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili forme di compiacente elusione. Non viene quindi assegnato al creditore un trattamento privilegiato, bensi' si regola razionalmente l'esercizio dei diritti di liberta' di prova del terzo opponente. L'esclusione suddetta non contrasta poi ne' con il diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., il cui esercizio deve sottostare alle limitazioni suggerite, come quella in esame, dal coordinamento di norme dirette al armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali, ne' con il principio che garantisce la proprieta' privata (art. 42 Cost.), poiche', come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, la conservazione del diritto di proprieta' puo', ai fini di evitare frodi troppo facili, essere subordinata all'onere di provvedere alla materiale separazione in modo da evitare intralci allo svolgimento della procedura esecutiva. E la validita' di tale principio si estende indubbiamente alla norma in esame, la quale non contiene un divieto assoluto della prova testimoniale, ma prescrive soltanto che la prova stessa si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte