Sentenza 113/1970 (ECLI:IT:COST:1970:113)
Massima numero 5116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  17/06/1970;  Decisione del  17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5117


Titolo
SENT. 113/70 A. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - FINANZA LOCALE - CONTRIBUTO DI FOGNATURA - R.D.L. 13 SETTEMBRE 1938, N. 1730, ART. 1 - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI BOLOGNA ALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SULLA BASE DI UN REGOLAMENTO ANTERIORE - PRETESA DISCREZIONALITA' NELLA DETERMINAZIONE DI CRITERI, LIMITI E MODALITA' DI ACCERTAMENTO E DI IMPOSIZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 23).

Testo
Con l'art. 1 del R.D.L. 13 settembre 1938, n. 1730, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 269, si e' autorizzato il comune di Bologna ad applicare il contributo per la costruzione di fognature in base al regolamento del 1910, senza per cio' conferirgli alcuna potesta' discrezionale di determinare autonomamente criteri, limiti, modalita' di accertamento e di imposizione. Detta norma, pertanto, escludendo qualsiasi discrezionalita' per l'ente impositore, non viola l'art. 23 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte