Sentenza 113/1970 (ECLI:IT:COST:1970:113)
Massima numero 5117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
17/06/1970; Decisione del
17/06/1970
Deposito del 26/06/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5116
Titolo
SENT. 113/70 B. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - FINANZA LOCALE - CONTRIBUTO DI FOGNATURA - R.D.L. 13 SETTEMBRE 1938, N. 1730, ART. 1 - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI BOLOGNA ALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SULLA BASE DI UN REGOLAMENTO ANTERIORE - DIVERSITA' DEI CRITERI, LIMITI E MODALITA' DA QUELLI ADOTTATI DAGLI ALTRI COMUNI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - PARTICOLARITA' DELLE ESIGENZE DI CIASCUN COMUNE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 113/70 B. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - FINANZA LOCALE - CONTRIBUTO DI FOGNATURA - R.D.L. 13 SETTEMBRE 1938, N. 1730, ART. 1 - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI BOLOGNA ALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SULLA BASE DI UN REGOLAMENTO ANTERIORE - DIVERSITA' DEI CRITERI, LIMITI E MODALITA' DA QUELLI ADOTTATI DAGLI ALTRI COMUNI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - PARTICOLARITA' DELLE ESIGENZE DI CIASCUN COMUNE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non puo' ritenersi violato l'art. 53, primo comma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dall'art. 1 del R.D.L. 13 settembre 1938, n. 1730, il quale, autorizzando il comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura in base alle norme del regolamento del 1910, consente al comune di esercitare il potere di imposizione con criteri, modalita' ed aliquote diversi da quelli adottati dagli altri comuni. Cio' in quanto i tributi comunali, per la loro intrinseca natura rispondono ad esigenze collettive tipiche del singolo comune e percio' eventualmente diverse da quelle degli altri comuni, si che i principi di eguaglianza e di giustizia debbono essere osservati di regola limitatamente all'ambito locale.
Non puo' ritenersi violato l'art. 53, primo comma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dall'art. 1 del R.D.L. 13 settembre 1938, n. 1730, il quale, autorizzando il comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura in base alle norme del regolamento del 1910, consente al comune di esercitare il potere di imposizione con criteri, modalita' ed aliquote diversi da quelli adottati dagli altri comuni. Cio' in quanto i tributi comunali, per la loro intrinseca natura rispondono ad esigenze collettive tipiche del singolo comune e percio' eventualmente diverse da quelle degli altri comuni, si che i principi di eguaglianza e di giustizia debbono essere osservati di regola limitatamente all'ambito locale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte