Sentenza 114/1970 (ECLI:IT:COST:1970:114)
Massima numero 5118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  18/06/1970;  Decisione del  18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5119  5120  5121  5122  5123


Titolo
SENT. 114/70 A. ORDINI PROFESSIONALI - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE - LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, ART. 38 E SEGG. - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - POTERE DI DECIDERE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI SINGOLI CONSIGLI DELL'ORDINE - NATURA GIURISDIZIONALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nei procedimenti disciplinari di cui agli artt. 38 e seguenti della legge n. 36 del 1934 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il Consiglio nazionale, a differenza dei singoli Consigli dell'Ordine, svolge, quando e' chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti adottati da detti Consigli, funzione giurisdizionale per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse del gruppo professionale: il che puo' trovare conferma nella ricorribilita' contro le decisioni del Consiglio nazionale alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte