Sentenza 114/1970 (ECLI:IT:COST:1970:114)
Massima numero 5120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  18/06/1970;  Decisione del  18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5118  5119  5121  5122  5123


Titolo
SENT. 114/70 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO A PARITA' DI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - RAZIONALITA' DELLE POSSIBILI DIFFERENZIAZIONI - SINDACABILITA' - FATTISPECIE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 261 E 262 - CONTRIBUENTI MOROSI - DISTINZIONE TRA CHI NON SIA DOTATO DI ALCUNA QUALIFICA PARTICOLARE E CHI ESERCITI ATTIVITA' VINCOLATE ALL'ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI - SANZIONE PIU' GRAVE PER I CONTRIBUENTI MOROSI DELLA SECONDA CATEGORIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, "senza distinzione di condizioni personali e sociali", (art. 3) non va inteso nel senso di un livellamento di situazioni da sottoporre in ogni caso a disciplina uniforme, bensi' nel senso che quel principio debba valere soltanto a parita' di presupposti soggettivi ed oggettivi, e non quando, per diversita' di presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di norme differenziate. D'altro canto la posizione del contribuente moroso, che non sia dotato di alcuna qualifica particolare, e' da porsi su piano diverso da quello di chi eserciti attivita' vincolate all'iscrizione in albi professionali e che pur incorra nella stessa inadempienza. Il divario consiste in cio' che, mentre per la prima categoria non sussiste, ne' puo' ovviamente sussistere, un vincolo formale condizionante l'attivita' di produzione del reddito, altrettanto non e' per la seconda categoria. Pertanto, trattandosi di due categorie di evasori fiscali, non paragonabili, per differente struttura ed operativita' delle rispettive situazioni e, quindi, diverse, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, ne deriva che debba ritenersi spettare al legislatore la determinazione delle conseguenti sanzioni, da applicare rispettivamente nei due casi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte