Sentenza 114/1970 (ECLI:IT:COST:1970:114)
Massima numero 5122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
18/06/1970; Decisione del
18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/70 E. IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 262 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'ESERCENTE IMPRESE COMMERCIALI - PECULIARITA' DELLA SITUAZIONE DI TALE CATEGORIA RISPETTO A QUELLA DEI COMUNI DEBITORI DI IMPOSTA - RAZIONALITA' DELLA DIFFERENZIAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 114/70 E. IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 262 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'ESERCENTE IMPRESE COMMERCIALI - PECULIARITA' DELLA SITUAZIONE DI TALE CATEGORIA RISPETTO A QUELLA DEI COMUNI DEBITORI DI IMPOSTA - RAZIONALITA' DELLA DIFFERENZIAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
La procedura prevista dall'art. 262 del T.U. delle imposte dirette riveste natura e carattere peculiari alla categoria di coloro che esercitano attivita' economica organizzata ad impresa e pertanto difettano i presupposti che valgono a far ritenere fondata la questione di costituzionalita' sulla base dell'art. 3 della Costituzione.
La procedura prevista dall'art. 262 del T.U. delle imposte dirette riveste natura e carattere peculiari alla categoria di coloro che esercitano attivita' economica organizzata ad impresa e pertanto difettano i presupposti che valgono a far ritenere fondata la questione di costituzionalita' sulla base dell'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte