Sentenza 115/1970 (ECLI:IT:COST:1970:115)
Massima numero 5125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  18/06/1970;  Decisione del  18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5124


Titolo
SENT. 115/70 B. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE VERSO I TERZI RESPONSABILI - CODICE CIVILE, ART. 1916 - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA DISPOSIZIONE - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., che concerne la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili; tale norma, infatti, non presenta alcun aspetto di irrazionalita' anche se disciplina in modo diverso gli effetti che si riconnettono alla colpa totale e alla colpa parziale del danneggiato-assicurato, perche' tra le due ipotesi non v'e' equivalenza di presupposti: mentre nel primo caso non e' possibile esercitare il diritto di surrogazione perche' manca il terzo autore del danno, nel secondo invece il diritto di rivalsa puo' essere fatto valere contro il terzo che ha prodotto, sia pure in modo concorrente, il danno e puo' essere esercitato per l'intero (e non per la sola parte causata dalla colpa del danneggiante) perche' cosi' la legge, secondo l'interpretazione accettata, ha creduto, nella sua discrezionalita', di stabilire.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte