Sentenza 116/1970 (ECLI:IT:COST:1970:116)
Massima numero 5126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
18/06/1970; Decisione del
18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 116/70. IMPOSTE E TASSE - SPESE PROCESSUALI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 148 - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA (EX ART. 91 DEL C.P.C.) A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, PRIMO E SECONDO COMMA, E 113 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 116/70. IMPOSTE E TASSE - SPESE PROCESSUALI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 148 - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA (EX ART. 91 DEL C.P.C.) A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, PRIMO E SECONDO COMMA, E 113 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 148 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (c.d. legge di registro) - che, in deroga al principio della soccombenza - fa divieto di condannare l'Amministrazione finanziaria anche se soccombente, al rimborso delle spese di lite, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questa - mira a porre sull'avviso la pubblica Amministrazione e a concederle uno spatium deliberandi, onde consentirle di procedere all'accertamento dei propri errori; e cio' anche nell'interesse del contribuente, al quale potrebbe essere risparmiato l'esperimento del giudizio. Dato cio', e tenuto conto che la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza non ha applicazione incondizionata nel giudizio civile, deve riconoscersi che la norma denunziata ha una giustificazione nel suo stesso presupposto, e che la particolarita' della disciplina si fonda su particolari esigenze, finalita' e situazioni, che escludono la violazione del principio d'uguaglianza. La stessa ordinanza di rimessione ammette che la norma impugnata non impedisce al contribuente la tutela giurisdizionale del suo diritto, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione, del quale non puo' dirsi violato neppure il secondo comma, in quanto l'espediente dello spatium deliberandi, lungi dal limitare la difesa, la rende - se sorretta da validi motivi - piu' rapida, piu' economica, piu' efficace (mentre fuori di luogo viene invocato il terzo comma) poiche' il principio ivi contenuto trova applicazione quando si contesti la legittimita' degli atti amministrativi, nella norma dell'art. 113, secondo comma, della Costituzione, la questione risulta infondata pure in riferimento all'art. 113.
L'art. 148 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (c.d. legge di registro) - che, in deroga al principio della soccombenza - fa divieto di condannare l'Amministrazione finanziaria anche se soccombente, al rimborso delle spese di lite, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questa - mira a porre sull'avviso la pubblica Amministrazione e a concederle uno spatium deliberandi, onde consentirle di procedere all'accertamento dei propri errori; e cio' anche nell'interesse del contribuente, al quale potrebbe essere risparmiato l'esperimento del giudizio. Dato cio', e tenuto conto che la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza non ha applicazione incondizionata nel giudizio civile, deve riconoscersi che la norma denunziata ha una giustificazione nel suo stesso presupposto, e che la particolarita' della disciplina si fonda su particolari esigenze, finalita' e situazioni, che escludono la violazione del principio d'uguaglianza. La stessa ordinanza di rimessione ammette che la norma impugnata non impedisce al contribuente la tutela giurisdizionale del suo diritto, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione, del quale non puo' dirsi violato neppure il secondo comma, in quanto l'espediente dello spatium deliberandi, lungi dal limitare la difesa, la rende - se sorretta da validi motivi - piu' rapida, piu' economica, piu' efficace (mentre fuori di luogo viene invocato il terzo comma) poiche' il principio ivi contenuto trova applicazione quando si contesti la legittimita' degli atti amministrativi, nella norma dell'art. 113, secondo comma, della Costituzione, la questione risulta infondata pure in riferimento all'art. 113.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte