Sentenza 118/1970 (ECLI:IT:COST:1970:118)
Massima numero 5128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
18/06/1970; Decisione del
18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/70 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA TORREFAZIONE DEL CAFFE' - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 1929 - ATTIVITA' DI PRELIEVO DEI CAMPIONI E PRIMA ANALISI - NATURA AMMINISTRATIVA - ESITO SFAVOREVOLE DELLE ANALISI - COSTITUISCE INDIZIO DI REATO ED OGGETTO DI DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ARTT. 5 E 6 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 7, PRIMO COMMA: INAPPLICABILITA' DEGLI ARTT. 390 E 304 BIS, TER E QUATER DEL COD. PROC. PENALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 118/70 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA TORREFAZIONE DEL CAFFE' - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 1929 - ATTIVITA' DI PRELIEVO DEI CAMPIONI E PRIMA ANALISI - NATURA AMMINISTRATIVA - ESITO SFAVOREVOLE DELLE ANALISI - COSTITUISCE INDIZIO DI REATO ED OGGETTO DI DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ARTT. 5 E 6 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 7, PRIMO COMMA: INAPPLICABILITA' DEGLI ARTT. 390 E 304 BIS, TER E QUATER DEL COD. PROC. PENALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
In applicazione dei principi gia' enunciati nella sentenza n. 149 del 1969, anche a proposito delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1929 (contenente "provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffe'") denunciate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deve ribadire che, mentre le operazioni relative alla prima analisi dei campioni di prodotti prelevati per accertarne la rispondenza o meno ai prescritti requisiti e condizioni, rientrano nell'ambito di un'attivita' puramente amministrativa, la revisione, invece, interviene quando l'esito sfavorevole della prima analisi (a cui nel caso di specie, a norma dell'art. 6, secondo comma del D.L. n. 1929 del 1925 segue l'immediata denuncia alla autorita' giudiziaria) fa considerare il soggetto interessato indiziato di reato. E poiche' gli accertamenti che si compiono nelle suddette analisi possono essere posti dal giudice a fondamento di una pronuncia di colpevolezza, negare all'interessato, in di sede revisione dell'analisi a lui sfavorevole, ogni intervento difensivo, equivale a negargli quel diritto che l'art. 24 della Costituzione garantisce come inviolabile. Pertanto la questione proposta in ordine alle suddette disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 del decreto n. 1929 del 1925, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione deve essere dichiarata non fondata per quanto attiene all'art. 5, che indica gli istituti presso i quali i campioni devono essere analizzati, e l'art. 6, che concerne gli adempimenti conseguenti all'esito sfavorevole della prima analisi. L'art. 7, primo comma, deve essere invece dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per la revisione delle analisi, esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Cod. proc. penale.
In applicazione dei principi gia' enunciati nella sentenza n. 149 del 1969, anche a proposito delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1929 (contenente "provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffe'") denunciate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deve ribadire che, mentre le operazioni relative alla prima analisi dei campioni di prodotti prelevati per accertarne la rispondenza o meno ai prescritti requisiti e condizioni, rientrano nell'ambito di un'attivita' puramente amministrativa, la revisione, invece, interviene quando l'esito sfavorevole della prima analisi (a cui nel caso di specie, a norma dell'art. 6, secondo comma del D.L. n. 1929 del 1925 segue l'immediata denuncia alla autorita' giudiziaria) fa considerare il soggetto interessato indiziato di reato. E poiche' gli accertamenti che si compiono nelle suddette analisi possono essere posti dal giudice a fondamento di una pronuncia di colpevolezza, negare all'interessato, in di sede revisione dell'analisi a lui sfavorevole, ogni intervento difensivo, equivale a negargli quel diritto che l'art. 24 della Costituzione garantisce come inviolabile. Pertanto la questione proposta in ordine alle suddette disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 del decreto n. 1929 del 1925, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione deve essere dichiarata non fondata per quanto attiene all'art. 5, che indica gli istituti presso i quali i campioni devono essere analizzati, e l'art. 6, che concerne gli adempimenti conseguenti all'esito sfavorevole della prima analisi. L'art. 7, primo comma, deve essere invece dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per la revisione delle analisi, esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del Cod. proc. penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte