Sentenza 118/1970 (ECLI:IT:COST:1970:118)
Massima numero 5129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
18/06/1970; Decisione del
18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/70 B. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 7, PRIMO COMMA, DEL R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 1929 (FRODI NELLA TORREFAZIONE DEL CAFFE') - EFFETTI DERIVANTI ANCHE DA PRECEDENTE SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - APPLICAZIONE DELLE GARANZIE DIFENSIVE NELLA REVISIONE DELLE ANALISI ESEGUITA OBBLIGATORIAMENTE A RICHIESTA DELL'INTERESSATO. (COD. PROC. PEN., ARTT. 390 E 304 BIS, TER E QUATER).
SENT. 118/70 B. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 7, PRIMO COMMA, DEL R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 1929 (FRODI NELLA TORREFAZIONE DEL CAFFE') - EFFETTI DERIVANTI ANCHE DA PRECEDENTE SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - APPLICAZIONE DELLE GARANZIE DIFENSIVE NELLA REVISIONE DELLE ANALISI ESEGUITA OBBLIGATORIAMENTE A RICHIESTA DELL'INTERESSATO. (COD. PROC. PEN., ARTT. 390 E 304 BIS, TER E QUATER).
Testo
Dalla dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del R.D.L. n. 1929 del 1925 - cosi' come, analogamente, dalla parziale illegittimita' dichiarata nella sentenza n. 149 del 1969 a proposito del R.D.L. n. 2033 del 1925, della legge n. 283 del 1962 e della legge n. 580 del 1967 - deriva che - ferma restando la fase di revisione delle analisi che i pubblici istituti indicati dalla legge hanno l'obbligo di eseguire su richiesta degli interessati - ad essa devono applicarsi le garanzie difensive previste dalle richiamate disposizioni del codice processuale (artt. 390, 304 bis, ter e quater). Tali effetti - a parte la loro decorrenza - in nulla differiscono da quelli di una legge che avesse sottoposto la revisione delle analisi alla stessa disciplina che, per quanto riguarda gli interventi del difensore, il codice di procedura detta per le ordinarie perizie istruttorie. Questa precisazione e' doverosa di fronte alla circolare n. 53 emanata il 13 marzo 1970 del Ministro della sanita'.
Dalla dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del R.D.L. n. 1929 del 1925 - cosi' come, analogamente, dalla parziale illegittimita' dichiarata nella sentenza n. 149 del 1969 a proposito del R.D.L. n. 2033 del 1925, della legge n. 283 del 1962 e della legge n. 580 del 1967 - deriva che - ferma restando la fase di revisione delle analisi che i pubblici istituti indicati dalla legge hanno l'obbligo di eseguire su richiesta degli interessati - ad essa devono applicarsi le garanzie difensive previste dalle richiamate disposizioni del codice processuale (artt. 390, 304 bis, ter e quater). Tali effetti - a parte la loro decorrenza - in nulla differiscono da quelli di una legge che avesse sottoposto la revisione delle analisi alla stessa disciplina che, per quanto riguarda gli interventi del difensore, il codice di procedura detta per le ordinarie perizie istruttorie. Questa precisazione e' doverosa di fronte alla circolare n. 53 emanata il 13 marzo 1970 del Ministro della sanita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte