Sentenza 118/1970 (ECLI:IT:COST:1970:118)
Massima numero 5130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  18/06/1970;  Decisione del  18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5128  5129  5131


Titolo
SENT. 118/70 C. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - ATTI NON AVENTE FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - D.P.R. 19 MAGGIO 1958, N. 719 (PRODUZIONE E COMMERCIO DI BIBITE ANALCOLICHE) - NATURA REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Il D.P.R. 19 maggio 1958, n.719 (concernente la disciplina igienica della produzione e del commercio delle bibite analcoliche gassate e non gassate racchiuse in recipienti chiusi) emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con vari ministri, sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato, ha natura di regolamento (e come tale si autoqualifica nel preambolo) ed e' quindi privo di forza di legge. Va percio' dichiarata inammissibile la questione proposta nei confronti dell'art. 35 del regolamento suddetto, con ordinanza del Pretore di S.M.Capua Vetere 26 settembre 1969, iscritta al n. 419 del reg.ord. 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 10 dicembre 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte