Sentenza 118/1970 (ECLI:IT:COST:1970:118)
Massima numero 5131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
18/06/1970; Decisione del
18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/70 D. FRODI ALIMENTARI - DISCIPLINA IGIENICA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ARTT. 1 E 3 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI IN VARIO SENSO GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 118/70 D. FRODI ALIMENTARI - DISCIPLINA IGIENICA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ARTT. 1 E 3 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI IN VARIO SENSO GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria 5 novembre 1969 (n. 60 reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 76 del 25 marzo 1970) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. La dichiarazione di manifesta infondatezza deve investire non solo l'art. 1 - gia' dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza n. 149 del 1969 - ma anche l'art. 3 della legge n. 283 del 1962, il quale, benche' non formalmente esaminato nel precedente giudizio, limitandosi ad indicare quali pubblici dipendenti possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni ed a riconoscere ai medesimi la qualifica di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, si riferisce ad una fase del procedimento di controllo contro le frodi alimentari anteriore al sorgere di indizi di reita', ed in relazione alla quale, con la sentenza n.149 del 1969 fu percio' gia' riconosciuta la non fondatezza della questione.
Va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria 5 novembre 1969 (n. 60 reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 76 del 25 marzo 1970) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. La dichiarazione di manifesta infondatezza deve investire non solo l'art. 1 - gia' dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza n. 149 del 1969 - ma anche l'art. 3 della legge n. 283 del 1962, il quale, benche' non formalmente esaminato nel precedente giudizio, limitandosi ad indicare quali pubblici dipendenti possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni ed a riconoscere ai medesimi la qualifica di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, si riferisce ad una fase del procedimento di controllo contro le frodi alimentari anteriore al sorgere di indizi di reita', ed in relazione alla quale, con la sentenza n.149 del 1969 fu percio' gia' riconosciuta la non fondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte