Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana - Affidamento di lavori per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria - Possibile riserva di partecipazione alle gare, per una quota non superiore al 50 per cento, a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 4, della legge reg. Toscana n. 18 del 2019, che, in materia di procedure negoziate per l'affidamento di lavori di valore inferiore alla c.d. soglia comunitaria, consente alle stazioni appaltanti di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento. La norma impugnata dal Governo è riconducibile all'ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, che, in quanto attinenti alla tutela della concorrenza, sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale. Considerata nel suo contenuto, poi, essa, prevedendo la possibilità di riservare un trattamento di favore per le micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio toscano, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, in quanto altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all'appalto. (Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2018, n. 83 del 2018, n. 190 del 2014, n. 28 del 2013, n. 440 del 2006).
In base alla giurisprudenza costituzionale, le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme; ciò anche per le disposizioni relative ai contratti sotto soglia, senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2020, n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 184 del 2011, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 411 del 2008, n. 322 del 2008 e n. 401 del 2007).