Sentenza 119/1970 (ECLI:IT:COST:1970:119)
Massima numero 5133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  18/06/1970;  Decisione del  18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5132  5134  5135


Titolo
SENT. 119/70 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 635, SECONDO COMMA, N. 2 - REATO DI DANNEGGIAMENTO COMMESSO DA LAVORATORI IN OCCASIONE DI SCIOPERO - PUNIZIONE PIU' SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER ANALOGHI FATTI SE COMPIUTI DA TERZI - INGIUSTIFICATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Una volta riconosciuta la piena liceita' dell'astensione dal lavoro tendente a realizzare uno sciopero, la previsione dell'ipotesi che il fatto sia stato commesso da lavoratori in occasione di essa come circostanza aggravante speciale del reato di danneggiamento, realizzando una punizione di costoro piu' grave di quella da applicare ad un terzo che nella stessa situazione si rende autore di un analogo fatto, determina una differenza di trattamento priva di ogni giustificazione, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte