Sentenza 121/1970 (ECLI:IT:COST:1970:121)
Massima numero 5140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 121/70 D. COMANDANTI DI PORTO - NORME RELATIVE ALLE LORO POSIZIONI ED ALLE LORO ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI - NON ASSICURANO L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ORGANO QUALE GIUDICE SPECIALE - NATURA E COMPITI ANCHE DI ORGANO AMMINISTRATIVO IN POSIZIONE DI DIPENDENZA GERARCHICA. (CODICE DELLA NAVIGAZIONE, LIBRO I, TITOLO I, CAPO I; D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328; D.P.R. 13 LUGLIO 1954, N. 747; D.L.C.P.S. 31 MARZO 1947, N. 396; LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137).
SENT. 121/70 D. COMANDANTI DI PORTO - NORME RELATIVE ALLE LORO POSIZIONI ED ALLE LORO ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI - NON ASSICURANO L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ORGANO QUALE GIUDICE SPECIALE - NATURA E COMPITI ANCHE DI ORGANO AMMINISTRATIVO IN POSIZIONE DI DIPENDENZA GERARCHICA. (CODICE DELLA NAVIGAZIONE, LIBRO I, TITOLO I, CAPO I; D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328; D.P.R. 13 LUGLIO 1954, N. 747; D.L.C.P.S. 31 MARZO 1947, N. 396; LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137).
Testo
Nel complesso delle norme che riguardano i comandanti di porto e che ne precisano la posizione e le attribuzioni (libro I, titolo I, capo I Cod. nav. e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747; D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 e legge 12 novembre 1955 n. 1137) non sono ravvisabili gli essenziali requisiti dell'indipendenza e dell'imparzialita' che la Costituzione esige per l'esercizio della funzione giurisdizionale dei giudici speciali; dagli indicati testi normativi si desume infatti che il Comandante di porto e' organo amministrativo gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile; fa parte dell'amministrazione della marina militare; svolge funzioni amministrative ponendo in essere atti, quali ordinanze, concessione ed autorizzazioni concernenti la sicurezza e polizia del porto; e' ufficiale di polizia giudiziaria; esercita infine funzioni giurisdizionali giudicando sulle contravvenzioni previste dal codice in materia di navigazione marittima. Il comandante di porto assume la doppia veste di amministratore e di giudice; sotto il primo aspetto, trattandosi di organo periferico subordinato, egli non potra' disattendere le istruzioni e gli ordini che vengono impartiti dagli organi inferiori e centrali; nell'esercizio della funzione giurisdizionale frequenti sono i casi in cui egli e' chiamato a giudicare di contravvenzioni ad ordinanze da lui stesso emesse in materia di polizia dei porti o a irrogare sanzioni per la mancanza di una autorizzazione che lui stesso e' competente a rilasciare, cosi' come non improbabile puo' essere il caso in cui egli si trovi a giudicare di una contravvenzione da lui medesimo accertata e contestata in qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 1235 Cod. navigazione).
Nel complesso delle norme che riguardano i comandanti di porto e che ne precisano la posizione e le attribuzioni (libro I, titolo I, capo I Cod. nav. e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747; D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 e legge 12 novembre 1955 n. 1137) non sono ravvisabili gli essenziali requisiti dell'indipendenza e dell'imparzialita' che la Costituzione esige per l'esercizio della funzione giurisdizionale dei giudici speciali; dagli indicati testi normativi si desume infatti che il Comandante di porto e' organo amministrativo gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile; fa parte dell'amministrazione della marina militare; svolge funzioni amministrative ponendo in essere atti, quali ordinanze, concessione ed autorizzazioni concernenti la sicurezza e polizia del porto; e' ufficiale di polizia giudiziaria; esercita infine funzioni giurisdizionali giudicando sulle contravvenzioni previste dal codice in materia di navigazione marittima. Il comandante di porto assume la doppia veste di amministratore e di giudice; sotto il primo aspetto, trattandosi di organo periferico subordinato, egli non potra' disattendere le istruzioni e gli ordini che vengono impartiti dagli organi inferiori e centrali; nell'esercizio della funzione giurisdizionale frequenti sono i casi in cui egli e' chiamato a giudicare di contravvenzioni ad ordinanze da lui stesso emesse in materia di polizia dei porti o a irrogare sanzioni per la mancanza di una autorizzazione che lui stesso e' competente a rilasciare, cosi' come non improbabile puo' essere il caso in cui egli si trovi a giudicare di una contravvenzione da lui medesimo accertata e contestata in qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 1235 Cod. navigazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte