Sentenza 121/1970 (ECLI:IT:COST:1970:121)
Massima numero 5141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5137  5138  5139  5140  5142


Titolo
SENT. 121/70 E. COMANDANTI DI PORTO - GIUDICE SPECIALE - NORME RELATIVE - NON ASSICURANO L'INAMOVIBILITA' - QUALIFICA DI MILITARE E STATO GIURIDICO - PREGIUDIZIO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE PENALE. (COD. NAV., LIBRO I, TITOLO I, CAPO I; D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328; D.P.R. 13 LUGLIO 1954, N. 747; D.L.C.P.S. 31 MARZO 1947, N. 396; LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137).

Testo
Nelle norme che riguardano il comandante di porto in veste di giudice non esiste alcuna disposizione relativa all'istituto della inamovibilita' ed il rapporto d'impiego che lo lega all'amministrazione della marina militare (legge 12 novembre 1955, n. 1137) porta ad escludere la presenza di tale garanzia; la sua nomina, la promozione a scelta al grado superiore, l'assegnazione e mutamento di sede senza necessita' del suo consenso e i provvedimenti disciplinari competono al ministero della difesa (D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 e legge 15 dicembre 1959 n. 1095). Non puo' quindi disconoscersi che la sua qualifica di militare possa, sia pure in via di ipotesi, negativamente influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte