Sentenza 121/1970 (ECLI:IT:COST:1970:121)
Massima numero 5142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5137  5138  5139  5140  5141


Titolo
SENT. 121/70 F. COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 1240 E 1245 DELLO STESSO CODICE - RIFERIMENTO ANCHE A FATTISPECIE DIVERSE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' ALLA SOLA GIURISDIZIONE DEL COMANDANTE DI PORTO.

Testo
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, sia la norma contenuta nell'art. 1238 del Codice della navigazione concernente la competenza dei comandanti di porto, capi di circondario, per le contravvenzioni previste dallo stesso Codice, sia le altre norme - che hanno esclusivo riferimento a tale competenza - riguardanti il decreto penale di condanna (art. 1242), la dichiarazione di opposizione e di impugnazione (art. 1243), l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti penali di competenza dell'autorita' marittima (art. 1246) e la conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto (art. 1247). La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale non puo' invece essere estesa agli artt. 1240 e 1245 poiche' tali norme si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione, ma e' ovvio che, venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei comandanti di porto, queste disposizioni non sono piu' applicabili a tale giurisdizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte