Sentenza 99/2020 (ECLI:IT:COST:2020:99)
Massima numero 42517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
06/05/2020; Decisione del
06/05/2020
Deposito del 27/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 59 del 2011, sollevata dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario ma, sostenendo che l'auspicata discrezionalità del provvedimento di revoca della patente possa rendere la posizione soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo, fornisce una motivazione non implausibile, ancorché opinabile, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. (Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018).
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 59 del 2011, sollevata dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario ma, sostenendo che l'auspicata discrezionalità del provvedimento di revoca della patente possa rendere la posizione soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo, fornisce una motivazione non implausibile, ancorché opinabile, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. (Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte