Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Negoziato per l'attribuzione di funzioni con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di legalità e del principio di differenziazione, di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 23, 97 e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in attuazione dell’autonomia differenziata, richiede in via generale la previa determinazione dei LEP nelle materie riferibili ai diritti civili e sociali. Poiché l’art. 3, comma 3, della legge impugnata stabilisce che la determinazione dei LEP non avvenga in tutte le materie di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., ma solo in quelle ivi elencate, tale disposizione va interpretata in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto soggettivo, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard). Una volta che l’art. 3, comma 3, sia fatto oggetto di tale interpretazione costituzionalmente orientata, anche l’art. 2, comma 1, non rende possibile il conferimento di funzioni ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., senza previa determinazione del LEP relativo alla funzione trasferita (e del costo standard), se questa attiene a un diritto civile o sociale.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 116  co. 3

Altri parametri e norme interposte