Sentenza 122/1970 (ECLI:IT:COST:1970:122)
Massima numero 5144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 122/70 B. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI CIVILI - DELIMITANO COMPETENZE, CASI E MODI DI INTERVENTO DEI PUBBLICI POTERI - NATURA PUBBLICISTICA DEI RAPPORTI - PROBLEMA ATTINENTE ALLA NATURA DEGLI INTERESSI RISPETTO AI QUALI I DIRITTI PROTETTI DALLA COSTITUZIONE DEVONO PREVALERE - IMPREGIUDICATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 13-28).
SENT. 122/70 B. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI CIVILI - DELIMITANO COMPETENZE, CASI E MODI DI INTERVENTO DEI PUBBLICI POTERI - NATURA PUBBLICISTICA DEI RAPPORTI - PROBLEMA ATTINENTE ALLA NATURA DEGLI INTERESSI RISPETTO AI QUALI I DIRITTI PROTETTI DALLA COSTITUZIONE DEVONO PREVALERE - IMPREGIUDICATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 13-28).
Testo
Le disposizioni della Costituzione della Repubblica in tema di "rapporti civili" appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi e i modi di intervento dei pubblici poteri. In tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma cio' nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti protetti dalla Costituzione devono prevalere.
Le disposizioni della Costituzione della Repubblica in tema di "rapporti civili" appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi e i modi di intervento dei pubblici poteri. In tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma cio' nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti protetti dalla Costituzione devono prevalere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte