Sentenza 122/1970 (ECLI:IT:COST:1970:122)
Massima numero 5144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5143  5145  5146  5147  5148  5149  5150  5151  5152


Titolo
SENT. 122/70 B. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI CIVILI - DELIMITANO COMPETENZE, CASI E MODI DI INTERVENTO DEI PUBBLICI POTERI - NATURA PUBBLICISTICA DEI RAPPORTI - PROBLEMA ATTINENTE ALLA NATURA DEGLI INTERESSI RISPETTO AI QUALI I DIRITTI PROTETTI DALLA COSTITUZIONE DEVONO PREVALERE - IMPREGIUDICATEZZA. (COSTITUZIONE, ARTT. 13-28).

Testo
Le disposizioni della Costituzione della Repubblica in tema di "rapporti civili" appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi e i modi di intervento dei pubblici poteri. In tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma cio' nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti protetti dalla Costituzione devono prevalere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte