Sentenza 122/1970 (ECLI:IT:COST:1970:122)
Massima numero 5145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5143  5144  5146  5147  5148  5149  5150  5151  5152


Titolo
SENT. 122/70 C. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - RAPPORTI CIVILI - DIRITTI FONDAMENTALI DI LIBERTA' - RIGOROSA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI CHE SI PONGONO COME LIMITI LEGITTIMI DI QUELLI - POTERE DEL LEGISLATORE DI REGOLARE I CONFLITTI TRA I DIRITTI GARANTITI E GLI INTERESSI PRIVATI - LIMITI. (COSTITUZIONE, ARTT. 13-28).

Testo
E' sicuramente da escludersi che la Costituzione, mentre con estremo rigore stabilisce (non importa se in modo esplicito o implicito) quali pubblici interessi possono costituire legittimo limite ai diritti fondamentali di liberta', riconosciuti nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione, nel contempo lasci al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione dei primi ai secondi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte