Sentenza 122/1970 (ECLI:IT:COST:1970:122)
Massima numero 5146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5143  5144  5145  5147  5148  5149  5150  5151  5152


Titolo
SENT. 122/70 D. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - RAPPORTI CIVILI - DIRITTI FONDAMENTALI DI LIBERTA' - POTERE DEL SINGOLO DI FARLI VALERE ERGA OMNES E DI OTTENERNE TUTELA SIA NEI CONFRONTI DELLE AUTORITA' CHE DEI CONSOCIATI - FATTISPECIE - LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO. (COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA).

Testo
Le liberta' fondamentali affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti, anche la liberta' di manifestazione del pensiero proclamata dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorita' come dei consociati. Nessuno puo' quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte