Sentenza 122/1970 (ECLI:IT:COST:1970:122)
Massima numero 5147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5143  5144  5145  5146  5148  5149  5150  5151  5152


Titolo
SENT. 122/70 E. STAMPA - DISCIPLINA COSTITUZIONALE - INTERVENTI DEL LEGISLATORE ORDINARIO E DELLE PUBBLICHE AUTORITA' - TASSATIVA DELIMITAZIONE - FINALITA' - GARANZIA DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIMITI DI QUESTA LIBERTA' EX ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESTENSIONE ALLA LIBERTA' DI STAMPA - MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO DELLE PUBBLICAZIONI - LEGITTIMITA' IN TUTTI I CASI DI VIOLAZIONE DEI LIMITI SOSTANZIALI DELLA LIBERTA' DI STAMPA - ESCLUSIONE.

Testo
La rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorita' sono preordinate a garanzia del diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto i limiti che circoscrivono la liberta' di manifestazione del pensiero - limiti da ricercarsi in sede di interpretazione del primo comma dell'art. 21 della Costituzione - valgono anche per la liberta' di stampa. Tuttavia, la materia del sequestro delle pubblicazioni a stampa, regolata specificamente dall'art. 21, terzo comma, della Costituzione, e' diversa da quella dei limiti sostanziali della liberta' di stampa. Di conseguenza non tutte le violazioni di siffatti limiti, possono legittimare il ricorso alla misura cautelare del sequestro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte