Sentenza 122/1970 (ECLI:IT:COST:1970:122)
Massima numero 5149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5143  5144  5145  5146  5147  5148  5150  5151  5152


Titolo
SENT. 122/70 G. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - TUTELA LA PUBBLICAZIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI IN QUANTO COSTITUISCA MEZZO DI MANIFESTAZIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI ENTRO I QUALI OPERA LA GARANZIA - SEQUESTRO PREVENTIVO - AMMISSIBILITA' NELLA SOLA IPOTESI DI DELITTO (PUBBLICAZIONI OSCENE, EX ART. 528 DEL COD. PENALE). (COSTITUZIONE, ART. 21, TERZO COMMA; R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 561, ART. 2, PRIMO COMMA).

Testo
La pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 Cost. e soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera. Tuttavia, ove si sia ricorso al giudice in base all'assunto che tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo - allo stato della legislazione - e' ammissibile, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, Cost. - nell'unica ipotesi di delitto per cui la legge vigente (cfr. il r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) espressamente lo autorizzi: solo cioe' quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la fattispecie prevista dall'art. 528 cod. pen. (pubblicazioni oscene).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte