Sentenza 122/1970 (ECLI:IT:COST:1970:122)
Massima numero 5150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 122/70 H. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROVVEDIMENTI CAUTELARI D'URGENZA - COD. PROC. CIV., ART. 700 - ELASTICITA' DEL SUO CONTENUTO - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO PREVENTIVO - LIMITI - DESUMIBILITA' DA UNA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE E DA PRECETTI COSTITUZIONALI.
SENT. 122/70 H. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROVVEDIMENTI CAUTELARI D'URGENZA - COD. PROC. CIV., ART. 700 - ELASTICITA' DEL SUO CONTENUTO - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO PREVENTIVO - LIMITI - DESUMIBILITA' DA UNA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA DISPOSIZIONE E DA PRECETTI COSTITUZIONALI.
Testo
L'art. 700 cod. proc. civ. (sui provvedimenti di urgenza), nella elasticita' del suo contenuto, consente al giudice di adottare, tra i provvedimenti che piu' gli appaiano congrui rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e fuori dei casi di sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e segg. dello stesso codice di proc. civ., anche il sequestro preventivo. L'art. 700 cod. proc. civ., tuttavia, proprio a causa della genericita' dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e non consente quindi che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale.
L'art. 700 cod. proc. civ. (sui provvedimenti di urgenza), nella elasticita' del suo contenuto, consente al giudice di adottare, tra i provvedimenti che piu' gli appaiano congrui rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, e fuori dei casi di sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e segg. dello stesso codice di proc. civ., anche il sequestro preventivo. L'art. 700 cod. proc. civ., tuttavia, proprio a causa della genericita' dei poteri che conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e non consente quindi che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte