Sentenza 122/1970 (ECLI:IT:COST:1970:122)
Massima numero 5152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5143  5144  5145  5146  5147  5148  5149  5150  5151


Titolo
SENT. 122/70 L. STAMPA - PUBBLICAZIONI A STAMPA - SEQUESTRO PREVENTIVO - COD. PROC. CIV., ART. 700, COD. CIV., ART. 10, E LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 - NON CONFERISCONO AL GIUDICE UN POTERE IN TAL SENSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 21, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 700 cod. proc. civ., 10 cod. civ., 96 e 97 della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, se correttamente interpretati, non conferiscono al giudice il potere di ordinare, in via cautelare, a tutela del diritto all'immagine, il sequestro preventivo di pubblicazioni a stampa. Nessuna delle suddette disposizioni, pertanto, viene in collisione con il divieto - posto dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione - di sequestrare preventivamente pubblicazioni a stampa che costituiscono manifestazioni di pensiero, se non nel caso di delitti per cui la legge espressamente lo autorizzi. Va quindi dichiarata non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito con l'ord. del Pretore di Roma 30 dicembre 1968, iscritta al n. 37 reg. ord. 1969, e pubblicata nella G.U. n. 78 del 26 marzo 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte