Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione - Impossibilità di conseguire una nuova patente prima di tre anni - Denunciato contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede che il destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida, in ragione della sua sottoposizione a misura di prevenzione, non possa conseguirne una nuova prima che siano decorsi almeno tre anni, anche nel caso in cui sopravvenga, prima di detto termine, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione del suo stato di pericolosità. I giudizi a quibus hanno ad oggetto, infatti, non un provvedimento di diniego del rilascio di una nuova patente di guida previsto dalla norma censurata, bensì, a monte, un provvedimento di revoca della patente.