Sentenza 123/1970 (ECLI:IT:COST:1970:123)
Massima numero 5153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5154  5155  5156  5157  5158  5159  5160  5161  5162  5163  5164


Titolo
SENT. 123/70 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - NORME CHE INTRODUCONO DEVIAZIONI DALLE REGOLE GENERALI IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ECONOMIA PROCESSUALE - INSTAURAZIONE DEL PROCESSO EX OFFICIO ED IMPERFETTA ATTUAZIONE DEL REGIME DI SEPARAZIONE DELL'ORGANO DI ACCUSA E DELL'ORGANO GIUDICANTE.

Testo
Il procedimento penale pretorile risponde ad esigenze, generalmente riconosciute, di speditezza e di economia, le quali comportano ovviamente che in esso non tutti i principi informatori della disciplina del processo penale per i reati piu' gravi, di competenza del tribunale e della Corte d'assise, possano trovare puntuale o integrale applicazione: cio' vale, in primo luogo, per quanto riguarda l'instaurazione del processo, che dinanzi al pretore, avviene ex officio, e piu' in generale per quanto riguarda la separazione tra l'organo della pubblica accusa e l'organo giudicante, che mentre caratterizza il processo penale comune, non sussiste invece, nelle fasi anteriori al dibattimento, e sussiste in forme particolari all'udienza, nei processi di competenza del pretore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte