Sentenza 123/1970 (ECLI:IT:COST:1970:123)
Massima numero 5154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 123/70 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PECULIARITA' ED ANOMALIE - INSTAURAZIONE DEL PROCESSO EX OFFICIO ED IMPERFETTA ATTUAZIONE DEL REGIME DI SEPARAZIONE DELL'ORGANO DI ACCUSA E DELL'ORGANO GIUDICANTE - PRETESA VIOLAZIONE DI PRECETTI COSTITUZIONALI - NECESSITA' DI DIMOSTRARE CHE LE REGOLE GENERALI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE SIANO DA QUELLI IMPLICATE - IMPREGIUDICATEZZA DEL PROFILO.
SENT. 123/70 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PECULIARITA' ED ANOMALIE - INSTAURAZIONE DEL PROCESSO EX OFFICIO ED IMPERFETTA ATTUAZIONE DEL REGIME DI SEPARAZIONE DELL'ORGANO DI ACCUSA E DELL'ORGANO GIUDICANTE - PRETESA VIOLAZIONE DI PRECETTI COSTITUZIONALI - NECESSITA' DI DIMOSTRARE CHE LE REGOLE GENERALI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE SIANO DA QUELLI IMPLICATE - IMPREGIUDICATEZZA DEL PROFILO.
Testo
Le peculiarita' ed anomalie del processo penale pretorile, concernenti l'instaurazione ex officio del procedimento e l'imperfetta attuazione del regime di separazione fra l'organo della pubblica accusa e l'organo giudicante, come pure le altre che vi si riconnettono, in tanto potrebbero ritenersi in contrasto con le norme di cui agli artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 104, comma primo, 105, 106, commi primo e secondo, 107, 108 e 112 della Costituzione, in quanto fosse dimostrato che le regole generali del nostro diritto processuale in materia penale siano da quelle necessariamente implicate, di guisa che ogni disciplina differenziata e derogatoria abbia per cio' solo a tradursi in una loro indiretta violazione.
Le peculiarita' ed anomalie del processo penale pretorile, concernenti l'instaurazione ex officio del procedimento e l'imperfetta attuazione del regime di separazione fra l'organo della pubblica accusa e l'organo giudicante, come pure le altre che vi si riconnettono, in tanto potrebbero ritenersi in contrasto con le norme di cui agli artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 104, comma primo, 105, 106, commi primo e secondo, 107, 108 e 112 della Costituzione, in quanto fosse dimostrato che le regole generali del nostro diritto processuale in materia penale siano da quelle necessariamente implicate, di guisa che ogni disciplina differenziata e derogatoria abbia per cio' solo a tradursi in una loro indiretta violazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 106
co. 1
Costituzione
art. 106
co. 2
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte