Sentenza 123/1970 (ECLI:IT:COST:1970:123)
Massima numero 5155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 123/70 C. PROCESSO PENALE - PRINCIPIO "NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO" E REGOLA DELLA COSTANTE ED ASSOLUTA SEPARAZIONE TRA FUNZIONI ACCUSATORIE E DECISORIE, O TRA QUESTE ULTIME E ATTRIBUZIONI ISTRUTTORIE - ASSUNZIONE, SIA PURE IMPLICITA, NEL SISTEMA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 123/70 C. PROCESSO PENALE - PRINCIPIO "NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO" E REGOLA DELLA COSTANTE ED ASSOLUTA SEPARAZIONE TRA FUNZIONI ACCUSATORIE E DECISORIE, O TRA QUESTE ULTIME E ATTRIBUZIONI ISTRUTTORIE - ASSUNZIONE, SIA PURE IMPLICITA, NEL SISTEMA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
Ne' il principio esprimentesi nel brocardo "ne procedat judex ex officio", cui tendenzialmente e non senza eccezioni si ispira l'ordinamento processuale vigente, ne' l'esigenza di una costante ed assoluta separazione tra funzioni accusatorie e funzioni decisorie o tra queste ultime e attribuzioni istruttorie risultano assunti, sia pure implicitamente, nel sistema costituzionale.
Ne' il principio esprimentesi nel brocardo "ne procedat judex ex officio", cui tendenzialmente e non senza eccezioni si ispira l'ordinamento processuale vigente, ne' l'esigenza di una costante ed assoluta separazione tra funzioni accusatorie e funzioni decisorie o tra queste ultime e attribuzioni istruttorie risultano assunti, sia pure implicitamente, nel sistema costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte