Sentenza 123/1970 (ECLI:IT:COST:1970:123)
Massima numero 5156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5153  5154  5155  5157  5158  5159  5160  5161  5162  5163  5164


Titolo
SENT. 123/70 D. AZIONE PENALE - COSTITUZIONE, ART. 112 - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE - OBBLIGATORIETA' - SUA RISERVA ESCLUSIVA AL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - CASI DI GIURISDIZIONE SENZA AZIONE - AMMISSIBILITA'.

Testo
L'art. 112 della Costituzione afferma l'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero ne' tanto meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte