Sentenza 123/1970 (ECLI:IT:COST:1970:123)
Massima numero 5156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 123/70 D. AZIONE PENALE - COSTITUZIONE, ART. 112 - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE - OBBLIGATORIETA' - SUA RISERVA ESCLUSIVA AL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - CASI DI GIURISDIZIONE SENZA AZIONE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 123/70 D. AZIONE PENALE - COSTITUZIONE, ART. 112 - INTERPRETAZIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE - OBBLIGATORIETA' - SUA RISERVA ESCLUSIVA AL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - CASI DI GIURISDIZIONE SENZA AZIONE - AMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 112 della Costituzione afferma l'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero ne' tanto meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione.
L'art. 112 della Costituzione afferma l'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa al pubblico ministero ne' tanto meno offre indicazione alcuna nel senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte