Sentenza 123/1970 (ECLI:IT:COST:1970:123)
Massima numero 5157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5153  5154  5155  5156  5158  5159  5160  5161  5162  5163  5164


Titolo
SENT. 123/70 E. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - STATUS - COSTITUZIONE, ART. 107, TERZO COMMA - DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SOLTANTO PER DIVERSITA' DI FUNZIONI - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI RAPPORTI DI SUBORDINAZIONE GERARCHICA NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.

Testo
Il terzo comma dell'art. 107 della Costituzione non ha altro significato se non quello, chiaramente risultante dalla dizione letterale della disposizione ("i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni") e sistematicamente argomentabile altresi' dalla collocazione di essa nel contesto di un articolo rivolto in tutte le sue parti a disciplinare lo status dei magistrati dell'ordine giudiziario, che consiste nell'escludere - con particolare riguardo ai magistrati giudicanti - rapporti di subordinazione gerarchica nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 107  co. 3

Altri parametri e norme interposte