Sentenza 123/1970 (ECLI:IT:COST:1970:123)
Massima numero 5159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5153  5154  5155  5156  5157  5158  5160  5161  5162  5163  5164


Titolo
SENT. 123/70 G. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONOSCENZA DELL'ACCUSA DA PARTE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIVA SPETTANZA AD APPOSITO ORGANO DELLA FUNZIONE DI ACCUSATORE - ESCLUSIONE - PROCESSO PRETORILE - ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE ALLO STESSO PRETORE. (COD. PROC. PEN., ART. 398).

Testo
Il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione comporta, essenzialmente, che l'accusa sia portata a conoscenza dell'imputato, in modo da metterlo in grado di opporvi le proprie ragioni e addurre prove in sua difesa; ma non comporta anche che ci sia un apposito organo cui esclusivamente spettino le funzioni di accusatore. E questa fondamentale esigenza e' rispettata, specie dopo la dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale (sent. n. 33 del 1966), con la sola differenza che, nel processo pretorile, ad essa provvede lo stesso pretore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte