Sentenza 123/1970 (ECLI:IT:COST:1970:123)
Massima numero 5161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 123/70 I. MAGISTRATURA - ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE - CONFERIMENTO A PERSONE ESTRANEE ALL'ORDINE GIUDIZIARIO DI COMPITI ATTINENTI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - AMMISSIBILITA'.
SENT. 123/70 I. MAGISTRATURA - ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE - CONFERIMENTO A PERSONE ESTRANEE ALL'ORDINE GIUDIZIARIO DI COMPITI ATTINENTI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - AMMISSIBILITA'.
Testo
Il principio dell'art. 104, primo comma, della Costituzione per cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, non vale ad escludere l'ammissibilita' del conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti alla amministrazione della giustizia (art. 108, secondo comma, in relazione all'art. 102, secondo comma).
Il principio dell'art. 104, primo comma, della Costituzione per cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, non vale ad escludere l'ammissibilita' del conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti alla amministrazione della giustizia (art. 108, secondo comma, in relazione all'art. 102, secondo comma).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte