Sentenza 99/2020 (ECLI:IT:COST:2020:99)
Massima numero 42519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
06/05/2020; Decisione del
06/05/2020
Deposito del 27/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione - Carattere automatico e vincolato del provvedimento prefettizio - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione - Carattere automatico e vincolato del provvedimento prefettizio - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. La disposizione, denunciata dal TAR Marche e dai Tribunali di Cagliari e di Reggio Calabria, nel prevedere la revoca automatica prefettizia della patente di guida per tutte le categorie, variegate ed eterogenee, dei destinatari delle misure di prevenzione, ricollega irragionevolmente il medesimo effetto a una varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale. Effetto suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro, prescritta dal Tribunale al destinatario della misura di prevenzione. Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio è destinato a dispiegarsi, pertanto, sul piano di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura si proponga. (Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 24 del 2019 e n. 22 del 2018).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. La disposizione, denunciata dal TAR Marche e dai Tribunali di Cagliari e di Reggio Calabria, nel prevedere la revoca automatica prefettizia della patente di guida per tutte le categorie, variegate ed eterogenee, dei destinatari delle misure di prevenzione, ricollega irragionevolmente il medesimo effetto a una varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale. Effetto suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro, prescritta dal Tribunale al destinatario della misura di prevenzione. Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio è destinato a dispiegarsi, pertanto, sul piano di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura si proponga. (Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 24 del 2019 e n. 22 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
29/07/2010
n. 120
art. 19
co. 2
29/07/2010
n. 120
art. 19
co. 2
18/04/2011
n. 59
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte