Sentenza 124/1970 (ECLI:IT:COST:1970:124)
Massima numero 5165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5166
Titolo
SENT. 124/70 A. PROCESSO PENALE - PERITI E CONSULENTI TECNICI - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PER STABILIRE "LA TENDENZA A DELINQUERE, IL CARATTERE E LA PERSONALITA' DELL'IMPUTATO" - PRETESO CONTRASTO CON LA FUNZIONE EMENDATRICE DELLA PENA EX ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INCONGRUENZA TRA LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA E L'ARTICOLO 133 DEL CODICE PENALE - NON ASSURGE A VIOLAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 124/70 A. PROCESSO PENALE - PERITI E CONSULENTI TECNICI - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PER STABILIRE "LA TENDENZA A DELINQUERE, IL CARATTERE E LA PERSONALITA' DELL'IMPUTATO" - PRETESO CONTRASTO CON LA FUNZIONE EMENDATRICE DELLA PENA EX ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INCONGRUENZA TRA LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA E L'ARTICOLO 133 DEL CODICE PENALE - NON ASSURGE A VIOLAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del Cod. proc. pen. limitatamente alla parte in cui fa divieto di perizia per stabilire la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato, e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche" in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'eventuale incongruenza tra l'art. 133 del Cod. penale, che prescrive al giudice l'indagine sui motivi a delinquere e sul carattere del reo, e l'art. 314 Cod. proc. pen. che vieta la perizia sulla psiche dell'individuo sano, non assurge a violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacche' il precetto costituzionale pone tra le finalita' della pena la rieducazione del condannato; l'attribuzione della predetta indagine al solo giudice va considerata in relazione alla idoneita' di quest'ultimo a tener conto della natura afflittiva ed intimidatoria della pena con cui la finalita' rieducativa deve essere contemperata (sentenze n. 12/1966 e n. 48/1962).
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del Cod. proc. pen. limitatamente alla parte in cui fa divieto di perizia per stabilire la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato, e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche" in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'eventuale incongruenza tra l'art. 133 del Cod. penale, che prescrive al giudice l'indagine sui motivi a delinquere e sul carattere del reo, e l'art. 314 Cod. proc. pen. che vieta la perizia sulla psiche dell'individuo sano, non assurge a violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacche' il precetto costituzionale pone tra le finalita' della pena la rieducazione del condannato; l'attribuzione della predetta indagine al solo giudice va considerata in relazione alla idoneita' di quest'ultimo a tener conto della natura afflittiva ed intimidatoria della pena con cui la finalita' rieducativa deve essere contemperata (sentenze n. 12/1966 e n. 48/1962).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte