Sentenza 125/1970 (ECLI:IT:COST:1970:125)
Massima numero 5167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 125/70 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, ULTIMO COMMA - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE PRESTATO DAL 25 MAGGIO 1915 AL 1 LUGLIO 1920 - ESCLUSIONE QUANDO SIA COMPUTABILE PER LE PENSIONI A CARICO DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 125/70 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, ULTIMO COMMA - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE PRESTATO DAL 25 MAGGIO 1915 AL 1 LUGLIO 1920 - ESCLUSIONE QUANDO SIA COMPUTABILE PER LE PENSIONI A CARICO DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'articolo 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, limitatamente alla parte in cui esclude, nell'assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il periodo di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile, per le pensioni a carico di altre forme di previdenza, anziche' escluderlo solo quando per tali pensioni sia stato effettivamente computato.
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'articolo 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, limitatamente alla parte in cui esclude, nell'assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il periodo di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile, per le pensioni a carico di altre forme di previdenza, anziche' escluderlo solo quando per tali pensioni sia stato effettivamente computato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 37