Sentenza 125/1970 (ECLI:IT:COST:1970:125)
Massima numero 5167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5168  5169


Titolo
SENT. 125/70 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, ULTIMO COMMA - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE PRESTATO DAL 25 MAGGIO 1915 AL 1 LUGLIO 1920 - ESCLUSIONE QUANDO SIA COMPUTABILE PER LE PENSIONI A CARICO DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'articolo 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, limitatamente alla parte in cui esclude, nell'assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il periodo di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile, per le pensioni a carico di altre forme di previdenza, anziche' escluderlo solo quando per tali pensioni sia stato effettivamente computato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37