Sentenza 125/1970 (ECLI:IT:COST:1970:125)
Massima numero 5168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5167  5169


Titolo
SENT. 125/70 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - SERVIZIO MILITARE - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 136 - PERIODO DAL 25 MAGGIO 1915 AL 1 LUGLIO 1920 - COMPUTABILITA' AGLI EFFETTI DELLE PRESTAZIONI PER L'INVALIDITA' E LA VECCHIAIA ESCLUSI I PERIODI TRASCORSI PRESSO STABILIMENTI AUSILIARI - CONDIZIONE IMPLICITA DEL MANCATO RICONOSCIMENTO IN ALTRE FORME ASSICURATIVE D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, ULTIMO COMMA - ESCLUSIONE DEI PERIODI SEMPLICEMENTE COMPUTABILI ANCHE SE NON EFFETTIVAMENTE COMPUTATI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONFERITA CON LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 136 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 sanci' il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 come periodo utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidita' e vecchiaia, stabilendo pero' che sono da escludersi dal computo i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari. Sulla base di questo precetto puo' sostenersi che presupposto sottinteso della concessione del beneficio sia la condizione che il richiedente non ne abbia gia' ottenuto il riconoscimento in altre forme assicurative e ben poteva quindi il legislatore delegato, nell'esercizio dei poteri accordatigli con la legge 4 aprile 1952, n. 218, enunciare positivamente tale inespressa ma giusta e naturale condizione. L'espressione all'uopo usata nell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, travalica pero' la finalita' anzidetta ponendo in essere una limitazione non riconducibile nel divieto del doppio riconoscimento del medesimo beneficio; e' innegabile infatti che il non riconoscere il servizio militare nel caso in cui sia semplicemente computabile in altre forme di previdenza e' cosa diversa dal non riconoscimento del beneficio quando questo sia stato gia' computato in tali pensioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37