Sentenza 125/1970 (ECLI:IT:COST:1970:125)
Massima numero 5169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5167  5168


Titolo
SENT. 125/70 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - SERVIZIO MILITARE - RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA PENSIONE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 10, ULTIMO COMMA - NON RICONOSCIBILITA' DEL PERIODO COMPUTABILE (ANCHE SE NON SIA STATO EFFETTIVAMENTE COMPUTATO) PER LE PENSIONI A CARICO DI ALTRE FORME DI PREVIDENZA - NON E' NORMA DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA.

Testo
Dalla formulazione della norma contenuta nell'art. 10, ultimo comma del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 deriva che il riconoscimento del servizio militare ai fini della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria puo' essere richiesto solo se tale servizio non possa essere riconosciuto ai fini di altri trattamenti pensionistici sostitutivi o esclusivi di quella. Questa disposizione delegata non puo' essere intesa come norma di coordinamento o di attuazione, ai sensi dell'art. 37 della legge delega 4 aprile 1952, n. 218, limitatamente alla parte in cui dispone che non e' riconosciuto il servizio militare nell'assicurazione generale obbligatoria se sia computabile - e non gia' se sia stato effettivamente computato - per le pensioni a carico di altre forme di previdenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37