Sentenza 127/1970 (ECLI:IT:COST:1970:127)
Massima numero 5171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 09/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 127/70. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO (ERGA OMNES) - D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 145 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE - OBBLIGATORIETA' DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVISTO DALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 20 GIUGNO 1956 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. (COSTITUZIONE, ART. 76).

Testo
La delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge del 1959, n. 741, per la emanazione di norme aventi forza di legge alle clausole dei contratti collettivi, stipulate anteriormente alla legge stessa, trova un preciso limite nel fine di assicurare minimi di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria; fine dal quale esorbita, con conseguente eccesso della delega, ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposizione di procedimenti e modalita' rivestenti carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta (1). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega) l'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e rappresentanza commerciale. (1) V., da ultimo, sent. Corte cost. n. 161/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  14/07/1959  n. 741  art. 0