Sentenza 128/1970 (ECLI:IT:COST:1970:128)
Massima numero 5172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5173


Titolo
SENT. 128/70 A. MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - POTESTA' MARITALE - COD. CIV., ARTT. 144 E 149, ULTIMO COMMA - USO DEL COGNOME DEL MARITO DA PARTE DELLA DONNA SPOSATA - OBBLIGO E NON SEMPLICE DIRITTO.

Testo
L'uso del cognome maritale costituisce per la donna sposata un dovere giuridicamente vincolante e non gia' un mero diritto, come si desume dall'art. 144 del codice civile, ove l'assunzione da parte della moglie di tale cognome e' intesa quale parte integrante di un insieme di obblighi ad essa imposti, tutti collegati alla posizione di capo della famiglia attribuita al marito, tutti intesi a raccogliere intorno a lui l'unita' familiare, e che formano il contenuto della potesta' maritale da cui egli e' investito, e dall'art. 149, ultimo comma, ove la regola per cui la moglie durante lo stato vedovile conserva il cognome del marito costituisce conseguenza del fatto che anche dopo la morte del marito essa continua a far parte della famiglia di lui.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte